Il portale autorizzato dal Ministero della Giustizia dedicato alle aste giudiziarie

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F.A.Q.


Chi può partecipare alle vendite giudiziarie?

Come indicato nel Codice di Procedura Civile, art. 579 – "Persone Ammesse agli Incanti" – tutti, eccetto il DEBITORE, possono partecipare alle vendite giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. NON occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista.

Dove posso trovare i moduli per partecipare alle aste?

I moduli per la partecipazione alle vendite sono scaricabili direttamente dai siti web dei Tribunali e/o reperibili direttamente presso le cancellerie delle esecuzioni immobiliari/fallimenti.

Cosa devo fare per partecipare ad una vendita senza incanto?

L’offerente per poter partecipare ad una vendita senza incanto deve depositare (nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di riferimento o c/o lo studio del Professionista
Delegato alla Vendita) entro i termini indicati nell’Ordinanza o nell’Avviso di Vendita, offerta su un foglio munito di marca da bollo da Euro 14,62 con indicazione del nr. della procedura e, nel caso di più lotti, del lotto che si intende acquistare, delle generalità dell’ offerente, se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima casa e del prezzo che intende offrire. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare NON trasferibile di importo pari al 10% del prezzo offerto.
L’offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato (art. 568 c.p.c.) e se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerente è tenuto a presentarsi il giorno della gara nel luogo indicato in ordinanza o nell’avviso di vendita.
In caso di più offerte valide, viene indetta dal Giudice dell’esecuzione o dal Delegato, una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo base d'asta il valore dell'offerta più alta. In caso di mancanza di offerte, il Giudice può decidere se disporre l’aggiudicazione a favore del maggior offerente oppure ordinare la vendita con incanto.
Prima di formulare le offerte è necessario consultare l’ordinanza o l’avviso di vendita e la perizia di stima dell’immobile.

Cosa devo fare per partecipare ad una vendita con incanto?

L’offerente per poter partecipare ad una vendita con incanto deve depositare (nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di riferimento o c/o lo studio del Professionista Delegato alla Vendita) entro i termini indicati nell’Ordinanza o nell’Avviso di Vendita, domanda su un foglio munito di marca da bollo da Euro 14,62 con indicazione del nr. della procedura e, nel caso di più lotti, del lotto che si intende acquistare, delle generalità dell’ offerente, se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima casa.
Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare NON trasferibile di importo pari al 10% del prezzo base di vendita.
L’incanto ha luogo davanti al Giudice dell’Esecuzione o al Professionista Delegato alla Vendita.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
Prima di formulare le offerte è necessario consultare l’ordinanza o l’avviso di vendita e la perizia di stima dell’immobile.

Che cosa si intende per "Aumento di un quinto" ?

In seguito alla vendita con incanto è possibile fare offerte di acquisto, entro il termine di dieci giorni, purché il prezzo offerto superi di un quinto quello raggiunto durante l’asta. (art. 584 c.p.c.).

In caso di aggiudicazione, come mi devo comportare?

In presenza di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario deve versare nel termine e nel modo fissato dall'ordinanza di vendita il prezzo oltre le imposte.
In caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel termine stabilito, il Giudice pronuncia con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita dell’ intera cauzione (10%) a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (art. 587 c.p.c.)

Quali altre spese devo sostenere oltre al prezzo di aggiudicazione?

Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.).
Di tutte le ipoteche e pignoramenti è ordinata la cancellazione tramite il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale.
Le tasse per la cancellazione sono A CARICO DEL RICAVO D'ASTA, QUELLE DI VOLTURA E TRASCRIZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO, salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita.
In caso di vendita davanti al Professionista delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della procedura esecutiva.
La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione, salvo i compensi a favore del Notaio Delegato così come da D.M. N. 313 del 25/05/1999.

Entro quanto tempo devo provvedere al saldo?

L'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione (salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita), dovrà versare in Cancelleria il prezzo d'acquisto, dedotta la cauzione, con le forme del deposito giudiziario o, in caso di vendita delegata al professionista, mediante assegno circolare intestato al professionista da depositare nello studio dello stesso (salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita).
In caso di mancato pagamento del prezzo nel termine fissato, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dal diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile, perderà la cauzione versata e sarà tenuto a pagare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'incanto cui ha partecipato e quello di vendita del successivo incanto.

Se non mi aggiudico il bene, quando vengono restituiti gli assegni versati?

In caso di esito negativo, gli assegni depositati vengono restituiti subito dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offerente non abbiamo omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo.

Posso visionale l'immobile prima dell'acquisto?

La legge stabilisce che il giudice dell’esecuzioni, in previsione della vendita, nomini un CUSTODE GIUDIZIARIO e stabilisca nella sua ordinanza le modalità con i quali gli interessati all'acquisto possono visionare i beni stessi.
Il custode, previo appuntamento, accompagna in loco gli interessati.

Posso richiedere un mutuo per acquistare un immobile all'asta?

Si, è possibile richiedere un mutuo a banche convenzionati con i Tribunali.

Se l'immobile che mi sono aggiudicato è occupato, come mi devo comportare?

Il Giudice, emessa l’ordinanza di vendita e non oltre l’aggiudicazione, ordina la liberazione dell’immobile, ad esclusione del caso in cui l’immobile sia occupato con titolo opponibile alla procedura (ad esempio un contratto di affitto regolarmente registrato con data anteriore al pignoramento).
Il Custode si attiverà per sgomberare l’immobile che verrà consegnato libero da persone e cose.

Gli immobili sono soggetti ad iva o imposta di registro? Se si, in quali termini?

Come per le normali vendite immobiliari, oltre al prezzo di aggiudicazione, bisognerà pagare le imposte sul trasferimento (Imposta di registro o IVA, imposta ipotecaria e catastale, bolli); è possibile usufruire di tutte le agevolazioni fiscali previste anche per le vendite private (benefici prima casa, benefici coltivatori diretti, ecc..).

Che informazioni trovo su questo sito?

L’obiettivo principale di Astalegale.net Spa è quello di fornire il maggior numero di informazioni riguardanti gli immobili all’asta tramite asta giudiziaria.
Per tale motivo sui nostri siti internet è possibile reperire tutti i dettagli dei beni in vendita e consultare la documentazione relativa alle singole procedure (Perizie di stima, planimetrie, foto, avvisi di vendita, ecc.); nonché ottenere indicazioni di carattere generale sul mondo delle aste.

Con quale autorizzazione Astalegale.net Spa pubblica gli avvisi delle aste immobiliari?

In data 28/10/2009 i siti internet gestiti dalla nostra società hanno ricevuto l’abilitazione ministeriale alla pubblicazione degli avvisi delle aste immobiliari. E' possibile consultare il Decreto cliccando il link in homepage.