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Info per richiesta servizi - L Aquila
È possibile effettuare la richiesta di pubblicità compilando il modulo di richiesta direttamente online.
Ciò permette di ottimizzare i tempi e le modalità della pubblicazione. In particolare si ottiene:
- la trasmissione immediata del dato
- la riduzione del margine di errore (i dati sono imputati alla fonte e non necessitano di interpretazione)
- la possibilità di conservare in un apposito archivio digitale le richieste effettuate. In caso di un'eventuale successiva richiesta di pubblicità è sufficiente riprendere la richiesta già effettuata, modificarla e inviarla
Il modulo online è accessibile attraverso l'area riservata ai professionisti/soggetti richiedenti.
L'accesso a questa sezione è vincolato all'inserimento di username e password scelti dal professionista (per effettuare la scelta è necessario utilizzare il codice di attivazione).
Chi non è in possesso del codice di attivazione, può richiederlo compilando il "modulo per richiesta codice di attivazione" e inviarlo a mezzo fax al numero 039 - 330.98.96. Si verrà contattati direttamente da Astalegale.net
All'interno dell'area riservata, il professionista potrà inserire tutti i dati relativi alla richiesta di pubblicità in modo completamente autonomo e allegare direttamente ordinanza e/o avviso di vendita, perizia, eventuali planimetrie e foto.
In ogni momento si potrà visualizzare lo stato delle richieste e stampare le ricevute attestanti l'avvenuto invio delle stesse.
In alternativa, per effettuare la richiesta di pubblicità, è possibile utilizzare il seguente modulo,
che deve essere compilato in tutte le parti e va trasmesso via mail all'indirizzo: procedure.laquila@astalegale.net oppure via fax al numero 039 - 330.98.96, insieme ad una copia dell'ordinanza o avviso di vendita, una copia della perizia ed eventuali allegati (foto, planimetrie, ecc.).
AVVISO PER I PROFESSIONISTI
Informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2008, ha stabilito che "gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche online, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente.
Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge.
La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni."1
A mero titolo esemplificativo si ricorda che i dati relativi all'esecutato non devono comparire in ordinanza, avviso di vendita o perizia; il professionista deve altresì avere cura di cancellare i dati e/o riferimenti a terzi presenti nelle perizie o nelle planimetrie e oscurare le immagini di terzi presenti nelle fotografie.
Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838
1 Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 febbraio 2008