Info per richiesta servizi - Lodi

È possibile effettuare la richiesta di pubblicità compilando il modulo di richiesta direttamente online.

Ciò permette di ottimizzare i tempi e le modalità della pubblicazione. In particolare si ottiene:

  • la trasmissione immediata del dato
  • la riduzione del margine di errore (i dati sono imputati alla fonte e non necessitano di interpretazione)
  • la possibilità di conservare in un apposito archivio digitale le richieste effettuate. In caso di un'eventuale successiva richiesta di pubblicità è sufficiente riprendere la richiesta già effettuata, modificarla e inviarla

Il modulo online è accessibile attraverso l'area riservata ai professionisti/soggetti richiedenti. L'accesso a questa sezione è vincolato all'inserimento di username e password scelti dal professionista (per effettuare la scelta è necessario utilizzare il codice di attivazione). Chi non è in possesso del codice di attivazione, può richiederlo compilando il "modulo per richiesta codice di attivazione" e inviarlo a mezzo email all'indirizzo procedure.lodi@astalegale.net. Si verrà contattati direttamente da Astalegale.net

All'interno dell'area riservata, il professionista potrà inserire tutti i dati relativi alla richiesta di pubblicità in modo completamente autonomo e allegare direttamente ordinanza e/o avviso di vendita, perizia, eventuali planimetrie e foto.

In ogni momento si potrà visualizzare lo stato delle richieste e stampare le ricevute attestanti l'avvenuto invio delle stesse.

In alternativa, per effettuare la richiesta di pubblicità, è possibile utilizzare il seguente modulo,

che deve essere compilato in tutte le parti e va trasmesso via mail all'indirizzo: procedure.lodi@astalegale.net oppure via fax al numero 039 - 330.98.96, insieme ad una copia dell'ordinanza o avviso di vendita, una copia della perizia ed eventuali allegati (foto, planimetrie, ecc.).

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Calendario pubblicazioni Anno 2026 - Lodi
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Il Cittadino di Lodi La Repubblica Corriere della Sera Newspaper
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dal 14/3/2026 al 27/3/2026 martedì, gennaio 13, 2026 martedì, gennaio 27, 2026 domenica, gennaio 25, 2026 lunedì, gennaio 26, 2026
dal 28/3/2026 al 10/4/2026 martedì, gennaio 27, 2026 martedì, febbraio 10, 2026 domenica, febbraio 08, 2026 lunedì, febbraio 09, 2026 Fine Febbraio
dal 11/4/2026 al 24/4/2026 martedì, febbraio 10, 2026 martedì, febbraio 24, 2026 domenica, febbraio 22, 2026 lunedì, febbraio 23, 2026
dal 25/4/2026 al 8/5/2026 martedì, febbraio 24, 2026 martedì, marzo 10, 2026 domenica, marzo 08, 2026 lunedì, marzo 09, 2026 Fine Marzo
dal 9/5/2026 al 22/5/2026 martedì, marzo 10, 2026 martedì, marzo 24, 2026 domenica, marzo 22, 2026 lunedì, marzo 23, 2026
dal 23/5/2026 al 5/6/2026 martedì, marzo 24, 2026 martedì, aprile 07, 2026 domenica, aprile 05, 2026 lunedì, aprile 06, 2026 Fine Aprile
dal 6/6/2026 al 19/6/2026 martedì, aprile 07, 2026 martedì, aprile 21, 2026 domenica, aprile 19, 2026 lunedì, aprile 20, 2026
dal 20/6/2026 al 3/7/2026 martedì, aprile 21, 2026 martedì, maggio 05, 2026 domenica, maggio 03, 2026 lunedì, maggio 04, 2026
dal 4/7/2026 al 17/7/2026 martedì, maggio 05, 2026 martedì, maggio 19, 2026 domenica, maggio 17, 2026 lunedì, maggio 18, 2026 Fine Maggio
dal 18/7/2026 al 31/7/2026 martedì, maggio 19, 2026 martedì, giugno 02, 2026 domenica, maggio 31, 2026 lunedì, giugno 01, 2026
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dal 15/9/2026 al 28/9/2026 martedì, giugno 16, 2026 martedì, giugno 30, 2026 domenica, giugno 28, 2026 lunedì, giugno 29, 2026
dal 29/9/2026 al 12/10/2026 martedì, giugno 30, 2026 martedì, luglio 14, 2026 domenica, luglio 12, 2026 lunedì, luglio 13, 2026 Fine Luglio
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dal 30/1/2027 al ... martedì, dicembre 01, 2026 martedì, dicembre 15, 2026 domenica, dicembre 13, 2026 lunedì, dicembre 14, 2026

AVVISO PER I PROFESSIONISTI

Informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2008, ha stabilito che "gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche online, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente. Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge. La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni."1 A mero titolo esemplificativo si ricorda che i dati relativi all'esecutato non devono comparire in ordinanza, avviso di vendita o perizia; il professionista deve altresì avere cura di cancellare i dati e/o riferimenti a terzi presenti nelle perizie o nelle planimetrie e oscurare le immagini di terzi presenti nelle fotografie.

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838




1 Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 febbraio 2008